Alimenti bambini divorzio

Alimenti per i figli in caso di divorzio

Gli alimenti (ufficialmente chiamati alimenti minori) è l’obbligo del genitore non affidatario (o genitore affidatario non residente) a favore del figlio, stabilito a seguito dell’emissione di una sentenza di divorzio o della separazione dei genitori non sposati. Questo tipo di obbligo è generalmente valido nel mondo per i genitori divorziati. C’è la possibilità di stabilire la pensione di mantenimento in denaro o in natura. In Romania, l’obbligo è regolato dagli articoli 529 – 534 del nuovo codice civile. Se nel vecchio codice civile la possibilità del pagamento in natura esisteva da un punto di vista teorico, la giurisprudenza rumena non la applicava privilegiando il pagamento degli alimenti in contanti.

Per obbligare un debitore in uno Stato al di fuori dell’Unione Europea a pagare le spese di mantenimento, è necessario presentare ricorso ai tribunali dello Stato in cui si richiede l’esecuzione della sentenza. Le convenzioni internazionali possono aiutarti a far rispettare l’obbligo di mantenimento legale all’estero.

Per obbligare un debitore in uno stato dell’Unione Europea a pagare le spese di mantenimento, la procedura è più semplice e diretta, anche se debitore e creditore si trovano in due paesi diversi.

Criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento dei minori

In Romania solitamente si dispone che il genitore non collocatario versi all’altro genitore per le spese di mantenimento dei figli una percentuale del proprio reddito (solitamente un terzo, oppure un sesto a ciascun figlio in caso siano più fratelli, ecc.). Purtroppo questo sistema presenta due inconvenienti: innanzitutto è difficile dimostrare quanto guadagna effettivamente una persona, a maggior ragione nei casi in cui cambi spesso lavoro , abbia un’attività in proprio, lavori in nero ecc. Inoltre, non si tiene conto del principio di responsabilità e di tutela dei minori: il genitore dovrebbe sempre e comunque garantire i mezzi di sussistenza dei propri figli, indipendentemente dal fatto che lavori o meno.

In Italia di solito il Giudice prevede una somma fissa mensile. Tale somma tiene conto delle necessità del minore ma anche del tenore di vita di cui il minore godeva in costanza di matrimonio, oltre che naturalmente delle capacità economiche del genitore obbligato. Tuttavia, qualunque siano le condizioni economiche e lavorative del genitore, viene sempre prevista una somma minima, anche nel caso in cui l’obbligato non lavori, a meno che non sia affetto da invalidità accertata e dimostrata.

Infine, va tenuto presente che l’assegno di mantenimento può essere sempre modificato mediante ricorso al Giudice. Ciò è utile in special modo in quei casi in cui, ad esempio, sia stata una sentenza rumena a prevedere una determinata somma (solitamente bassa rispetto al costo della vita in Italia), ed il minore viva in Italia. A quel punto il Giudice italiano aumenterà l’importo dell’assegno adeguandolo ai parametri vigenti nel Paese dove il minore vive.

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