Le misure alternative al carcere in fase di esecuzione della pena

Le misure alternative al carcere in fase di esecuzione della pena in Italia, previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero la legge sull’ordinamento penitenziario, sono:

  1. Affidamento in prova ai servizi sociali: è concesso ai condannati ai quali siano rimasti 4 anni – o meno – di pena da espiare, con esecuzione esterna al carcere e di svolgere attività lavorative, formative o di volontariato. E’ necessario avere una dimora ed un posto di lavoro.
  2. Detenzione domiciliare: anche questa misura può essere concessa ai condannati che debbano scontare gli ultimi anni e prevede che il detenuto possa scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, con l’assenso di chi dispone dell’immobile.
  3. Semi-libertà: consente al condannato di svolgere durante il giorno attività lavorative, formative o di trattamento esterne all’istituto penitenziario, rientrando in carcere solo per la notte e i giorni festivi.
  4. Liberazione condizionale: è una misura che può essere concessa dopo che il condannato ha scontato una parte consistente della pena (metà o due terzi per alcuni reati specifici), e comporta il rispetto di determinate condizioni e obblighi relativi al comportamento ed allo stile di vita da adottare.

Queste misure sono finalizzate alla reintegrazione sociale del condannato e alla riduzione della recidiva. La concessione di tali misure è subordinata alla valutazione del caso specifico e alla presenza di determinati requisiti legali e personali del condannato.